Art. 11.

      1. Al comma 3 dell'articolo 96 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti» sono soppresse;

          b) dopo la parola: «alcoolisti» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230».